UILDM Sezione di Pozzuoli - Campi Flegrei - 'Gerardo Guarino'
Ultimo aggiornamento 22 maggio 2010 ore 14:00
 
 
Email:   Password:  
 
 
 
Sei in » Quaestio
 
Dettaglio articolo
Autocertificazione
Ingrandisci
Ogni volta che ci avviciniamo ad uno sportello pubblico per prima cosa veniamo sommersi da richieste di certificati. Secondo i burocrati dovremmo passare la nostra vita a procurarci pezzi di carta in cui sono contenuti dati spesso già in possesso di chi illegalmente li richiede.

Sin dal 1968, infatti, una legge ha affermato il diritto del cittadino ad autocertificarsi, liberandolo dalla schiavitù del certificato inutile.
Malgrado questo diritto sia stato riaffermato con forza nell'ormai famosa legge 241/90, non è bastato a rimuovere l'attaccamento di molti burocrati ad una prassi inutile e dispendiosa né è riuscita ad informare adeguatamente gli italiani sulla effettiva possibilità di sottrarsi ad una procedura superata ed illegittima.

Ora, il nuovo D.P.R. 445 del 28/12/00 si sostituisce alla legge 15/68 ed al D.P.R 403/98, e rafforza il diritto del cittadino di autocertificarsi.

Si tratta quindi di dire basta: di rifiutarsi di produrre certificati, di avvalersi, in tutti i casi previsti dalla legge, del diritto di autocertificarsi e soprattutto di pretendere che questo diritto sia riconosciuto. E nei casi estremi, di essere pronti a denunciare abusi ed omissioni. Solo così la burocrazia abbandonerà la ripetitiva prassi di chiederci: "ha portato i certificati?".

Vediamo meglio che cos'è l'autocertificazione:
è il diritto del cittadino di rilasciare ad un qualsiasi ufficio pubblico (all'impiegato o al funzionario competente a ricevere i documenti richiesti per avviare un determinato procedimento amministrativo, es. impiegato addetto dell'ufficio asili nido) una dichiarazione sostitutiva da lui stesso sottoscritta, che sostituisce, a tutti gli effetti, il normale certificato.

In pratica la legge sull'autocertificazione consente al cittadino di evitare di perdere tempo nel procurarsi i vari certificati richiestigli per avviare un qualunque procedimento amministrativo (ad es: per avere la patente, il passaporto, per l'iscrizione ad una scuola pubblica ecc.).

La legge, infatti, gli conferisce il diritto di andare direttamente all'ufficio competente per la pratica che gli interessa ed avviarla rilasciando all'impiegato una o più autocertificazioni.

Guida all' autocertificazione
  1. Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?
  2. Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori?
  3. Qual è la validità delle dichiarazioni sostitutive?
  4. Quali sono i casi in cui è prevista solo l'autocertificazione?
  5. Come funziona?
  6. Sottoscrizione, autentica e bollo
  7. Cosa succede a coloro che non sanno o non possono firmare una dichiarazione?
  8. Quando l'autocertificazione non è ammessa?
  9. Cosa fare se non viene accettata?
  10. Dichiarazioni non veritiere
  11. Altre disposizioni

Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?

Articolo 46 del D.P.R. 445/2000
(sostituisce l'articolo 2 primo comma della L.15/1968 e l'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 403/1998)

Si possono autocertificare:

a) Data e luogo di nascita;
b) Residenza;
c) Cittadinanza;
d) Godimento dei diritti civili e politici;
e) Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f ) Stato di famiglia;
g) Esistenza in vita;
h) Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) Appartenenza a ordini professionali;
m) Titolo di studio, esami sostenuti;
n) Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
q) Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) Stato di disoccupazione;
s) Qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) Qualità di studente;
u) Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo;
z) Tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) Di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
cc) Qualità di vivenza a carico;
dd) Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile;
ee) Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato;

Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori?

Articolo 47 comma 1, del DPR 445/00
(Sostituisce l'articolo 4 della legge 15/1968 e articolo 2, comma 1, del Dpr 403/1998)

* Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non ricompresi nell'art.46 precedentemente descritto) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.

Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

a)unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);
b)firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta)

Qual è la validità delle dichiarazioni sostitutive?

Articolo 41 comma 1 del DPR 445/00
(Sostituisce l'articolo 2, comma 3, della Legge 127/1997)
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

Articolo 48 comma 1 del DPR445/00
(Sostituisce l'articolo 6, comma 1, del Dpr 403/1998)
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Quali sono i casi in cui è prevista solo l'autocertificazione?

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).

Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Come funziona?

Per le dichiarazioni sostitutive dei certificati le singole Amministrazioni predispongono i moduli necessari, che gli interessati hanno la facoltà di utilizzare. Nei moduli le Amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dalla legge, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonchè l'informativa per il trattamento dei dati personali. (art. 48 del DPR 445/2000)

Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, occorre l'autentica della sottoscrizione (firma) solo quando non sia contestuale ad una istanza.
L'autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:

a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;
c)esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità

Sottoscrizione, autentica e bollo

La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.

L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione precedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

L'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corrisposta dal cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo: pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscriz. liste di collocamento, ecc. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere,segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Cosa succede a coloro che non sanno o non possono firmare una dichiarazione?

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione é stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

La dichiarazione di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per motivi di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Quando l'autocertificazione non è ammessa?

Non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa del settore i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine , di conformità CE, di marchi o brevetti. (art. 49 del DPR 445/2000).

Cosa fare se non viene accettata?

Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.

Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito.

Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi.

Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.

Dichiarazioni non veritiere

Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione.

L'esibizione di un atto contenente dati non veri equivale ad uso di atto falso; le dichiarazioni sostitutive e le dichiarazioni rese per conto di chi si trova in una situazione di impedimento o non sa firmare sono considerate come fatte ad un pubblico ufficiale e quindi punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. (art. 76 del DPR 445/2000)

Altre disposizioni

1) LA NASCITA DI UN FIGLIO
I genitori, o uno di essi, possono dichiarare, entro 10 giorni dal parto, la nascita del proprio figlio presso il Comune di residenza, anche se la nascita è avvenuta in altro Comune.

Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è nato il bambino, entro 10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del padre quando questi abbia la residenza in un Comune diverso da quello della madre e a condizione che ella acconsenta, entro 10 giorni dal parto.

2) VALIDITA' DI CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile rilasciati dai servizi demografici, hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute" purchè le informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato una dichiarazione non autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che le informazioni contenute nel certificato, non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modificazione (ad es.: certificati storici, di morte, titolo di studio).

3) ESTRATTI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
La pubblica amministrazione, non può richiedere estratti di atti di stato civile al cittadino, ma dovrà procurarseli richiedendolo direttamente all'ufficiale di stato civile competente.

4) ACCERTAMENTI D'UFFICIO
Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati attestanti l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici competenti, direttamente dall'amministratore che deve emanare il provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali, che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.

5) ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI
Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare le auto dichiarazioni, i certificati concernenti fatti, stati o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.

6) NON PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è più necessaria l'autenticazione della sottoscrizione (firma), se l'interessato appone la firma in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure se l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità, possono essere inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

7) COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI
L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti la conoscenza del fatto che la copia della dichiarazione allegata, è conforme all'originale (per i pubblici concorsi ha lo stesso valore della copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la firma non va autenticata.

8) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 30 Maggio 1989, n. 233, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

9) DOCUMENTO D' IDENTITA' IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI
In occasione dell'accertazione della domanda, è vietato alle amministrazioni pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di pubblici servizi, richiedere certificazioni che attestino dati o qualità già contenuti nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.

10) PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE
La produzione di atti e documenti, sono pienamente equipollenti agli originali.
L'autenticazione di un documento, può essere effettuata dal funzionario competente, dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale l'originale è depositato o conservato, o da quello al quale deve essere presentato il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

11) PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI
E' abrogata l'autenticazione della firma per la presentazione delle domande ai concorsi pubblici, nonchè ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali; non è inoltre più previsto il limite di età, tranne che per alcuni casi particolari previsti dalle singole amministrazioni, in relazione alla natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali relativi all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

12) AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA
La fotografia, può essere autenticata direttamente dall'ufficio che rilascia il certificato, purchè sia presentata personalmente dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata solo se richiesta espressamente da una norma di legge (passaporto, patente).

13) NOVITA' IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE D' IDENTITA' E PASSAPORTO
La carta di identità, può essere rinnovata sei mesi prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più necessaria l'indicazione dello stato civile, a meno che non lo richieda espressamente l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva obbligatorio, potranno ottenere subito il rilascio della carta di identità e/o del passaporto; è infatti abrogata la norma che prevedeva il nulla osta obbligatorio per il rilascio del passaporto e/o della carta di identità.

14) FIRME DI PIU' PERSONE SEPARATAMENTE
I documenti che richiedono la firma di più persone, possono essere sottoscritti anche separatamente ed in momenti diversi.
 
 
 
 Foto Gallery
 
 News
Libero accesso ai risultati della ricerca Telethon
Con un accordo siglato con la Wellcome Trust, Telethon aderisce ufficialmente all’archivio open access UK PubMed Central
02/03/2010
Nuova luce sulle cause genetiche del ritardo mentale
Scoperto un nuovo gene responsabile di ritardo mentale legato al cromosoma X: ad annunciarlo è uno studio pubblicato sull’American Journal of Human Genetics* da Patrizia D’Adamo**, ricercatrice dell’Istituto Telethon Dulbecco.
24/02/2010
 
In Evidenza
Adotta anche tu le Farfalle della UILDM. Vieni presso la nostra sede in Via G. Parini (Monterusciello Pozzuoli -NA) oppure telefona Tel: 081 3048297 - 081 5244702Sarà nostra cura fartela...
Sostienici! Puoi sostenere la UILDM Sezione di Pozzuoli iscrivendoti alla nostra Sezione e svolgendo un’attività di volontariato, ma puoi aiutarci anche versando un contributo che ci sarà...
Uildm Pozzuoli -Campi Flegrei- - Via Giuseppe Parini, 1 - 80078 - Pozzuoli - Monterusciello - NA - Italia Tel: 081 3048297 - 081 5244702 Per informazioni in generale: ...
in pdf la nostra broschure pro TeleThon 2007 e UILDM
Chiunque volesse entrare a far parte della nostra FAMIGLIA, come volontario della UILDM sezione di Pozzuoli - Campi Flegrei (Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto), può farlo telefonando al n...
 
Uildm di Pozzuoli (Na) - Comprensorio Campi Flegrei - Via Giuseppe Parini, 18 - 80078 - Pozzuoli - Monterusciello - NA - Italia
Tel: 081 3048297 - 081 5244702 - Email: uildmpozzuoli@acvl.it
CMS-solution powered by CyberNET